02 Ott Circolare per il Cliente – 2 ottobre 2017
IN BREVE
- Un’altra (mini) proroga per lo spesometro: comunicazioni fino al 5 ottobre
- La semplificazione delle comunicazioni INTRASTAT
- Al via i nuovi ISA
- Dichiarazione d’intento integrativa: escluso il caso di modifica del plafond
- Bonus Cultura anche per i diciottenni del 2017
- Ristrutturazioni edilizie: la guida aggiornata dall’Agenzia Entrate
- Detrazioni 70% e 75% per interventi su parti comuni di edifici condominiali: l’invio della documentazione sul portale ENEA
- Locazioni: disponibile il nuovo Modello RLI
- Una nuova guida fiscale per gli italiani iscritti all’AIRE
- Obbligo del POS per commercianti e professionisti
- Il conto PayPal deve essere dichiarato
- Dichiarazione di successione online: il nuovo modello utilizzabile dal 12 settembre
- La fatturazione elettronica
APPROFONDIMENTI
- Spesometro 2017: comunicazioni fino al 5 ottobre
- Fatturazione elettronica: verso l’obbligo per le operazioni B2B
PRINCIPALI SCADENZE
IN BREVE
IVA
Un’altra (mini) proroga per lo spesometro: comunicazioni fino al 5 ottobre
Agenzia Entrate, Provvedimento 28 settembre 2017; Comunicato Stampa 25 settembre 2017
L’Agenzia Entrate ha comunicato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate pubblicato il 28 settembre 2017, che, in considerazione dei disagi sopravvenuti nei giorni precedenti nell’invio dei dati, saranno ritenute tempestive le comunicazioni relative ai dati delle fatture presentate entro il 5 ottobre 2017.
Inoltre, gli uffici dell’Agenzia, ove riscontrino obiettive difficoltà per i contribuenti, valuteranno la possibilità di non applicare le sanzioni per meri errori materiali e/o nel caso in cui l’adempimento sia stato effettuato dopo il 5 ottobre, ma entro i 15 giorni dall’originaria scadenza.
È possibile che nelle prossime giornate venga concessa un’ulteriore proroga.
Vedi l’Approfondimento
IVA
La semplificazione delle comunicazioni INTRASTAT
Agenzia Entrate, Provvedimento 25 settembre 2017, n. 194409
L’Agenzia Entrate, con il provvedimento n. 194409 del 25 settembre 2017, ha definito e reso noto le misure di semplificazione in materia di comunicazione INTRASTAT, già previste per il 2017 ma poi prorogate al 2018 dal cosiddetto Decreto Milleproroghe.
A partire dal 2018 vengono aboliti i modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi e i modelli mensili avranno valenza esclusivamente statistica.
Sono stati modificati anche i limiti (da 50.000 e 200.000 euro trimestrali per gli acquisti di beni e da 50.000 euro a 100.000 euro trimestrali per gli acquisti di servizi) per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con periodicità mensile.
Vengono mantenuti i modelli per le cessioni di beni e di servizi, il cui limite è rimasto invariato a 50.000 euro.
È stata invece innalzata la soglia per l’invio a fini statistici della cessione di beni che è opzionale per chi non supera i 100.000 euro di operazioni trimestrali.
ACCERTAMENTO
Al via i nuovi ISA
Agenzia Entrate, Provvedimento 22 settembre 2017, n. 191552
L’Agenzia Entrate, con il provvedimento n. 191552 del 22 settembre 2017, ha individuato i primi 70 ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) destinati a sostituire gli studi di settore.
È stato reso noto che gli altri ISA saranno individuati entro gennaio 2018 e successivamente elaborati nel corso dell’anno; secondo l’Agenzia Entrate dal 2018 imprese e professionisti potranno avere un riscontro trasparente della correttezza dei propri comportamenti fiscali attraverso una nuova metodologia statistico-economica che stabilirà il grado (scala da 1 a 10) di affidabilità/compliance.
I contribuenti che risulteranno “affidabili” agli ISA dovrebbero beneficiare di alcune agevolazioni: in particolare verranno esclusi gli accertamenti di tipo analitico-presuntivo e limitata l’applicazione degli accertamenti basati sulla determinazione sintetica del reddito.
È anche prevista la riduzione dei termini per l’accertamento e l’esonero, entro i limiti previsti, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta.
Infine, è previsto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50mila euro.
IVA
Dichiarazione d’intento integrativa: escluso il caso di modifica del plafond
Le istruzioni al modello di dichiarazione di intento prevedono che “nell’ipotesi in cui, prima di effettuare l’operazione, si intenda rettificare o integrare i dati di una dichiarazione già presentata (ad esclusione dei dati relativi al plafond, indicati nel quadro A), è necessario inviare una nuova dichiarazione, barrando la casella “Integrativa” e indicando il numero di protocollo della dichiarazione che si intende integrare. La dichiarazione integrativa sostituisce la dichiarazione integrata”.
La Risoluzione n. 120/E del 22 dicembre 2016 precisa che “qualora l’esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d’intento presentata deve produrne una nuova, indicando l’ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza IVA”.
Quindi, in tutti i casi in cui un esportatore abituale intenda “rettificare” i dati relativi al plafond precedentemente indicati in una dichiarazione di intento dovrà procedere mediante:
- la revoca della dichiarazione di intento qualora intenda ridurre l’importo del plafond;
- l’emissione di una nuova dichiarazione di intento (non integrativa ma nuova) qualora intenda aumentare l’importo del plafond: in quel caso dovrà indicare nella nuova dichiarazione soltanto l’ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza IVA.
AGEVOLAZIONI
Bonus Cultura anche per i diciottenni del 2017
Sogei, Comunicato Stampa 20 settembre 2017
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2017 il D.P.C.M. 4 agosto 2017, n. 136 secondo cui, già a partire dal 19 settembre 2017, anche i nati nel 1999 (diciottenni) potranno iscriversi sulla piattaforma “18App” per usufruire del bonus cultura.
Il predetto bonus consiste in una carta elettronica di 500 euro assegnata a tutti i giovani che compiono 18 anni nel 2017 residenti in Italia e in possesso di permesso di soggiorno se necessario.
La carta elettronica potrà essere utilizzata per l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, musica registrata, corsi di musica, corsi di teatro, corsi di lingua straniera.
AGEVOLAZIONI
Ristrutturazioni edilizie: la guida aggiornata dall’Agenzia Entrate
Agenzia Entrate, Guida alle ristrutturazioni edilizie
L’Agenzia Entrate ha pubblicato sul proprio sito Internet la guida aggiornata al 22 settembre 2017 per le agevolazioni e detrazioni legate alle ristrutturazioni edilizie.
Gli aggiornamenti più recenti riguardano la proroga della maggiore detrazione (Irpef) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, le nuove detrazioni per l’acquisto di case antisismiche, i beneficiari del diritto alle detrazioni, le regole per la detrazione (IRPEF e IRES) delle spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche e per la cessione del credito, le agevolazioni sull’acquisto del box auto, i pagamenti con bonifici e la proroga della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.
La guida è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
AGEVOLAZIONI
Detrazioni 70% e 75% per interventi su parti comuni di edifici condominiali: l’invio della documentazione sul portale ENEA
È attivo sul portale dell’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) il nuovo sito dedicato all’invio telematico della documentazione utile per usufruire delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente che, in seguito alla pubblicazione della Legge di Bilancio 2017, sono state prorogate, nella misura del 70 % e 75% per interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali, fino al 31 dicembre 2021.
Dal 19 settembre, quindi, è possibile inviare la documentazione necessaria per beneficiare delle suddette detrazioni, tramite il seguente sito http://finanziaria2017-condomini.enea.it/index.asp.
Per chi necessitasse di informazioni l’ENEA mette a disposizione un sito informativo.
IMMOBILI
Locazioni: disponibile il nuovo Modello RLI
L’Agenzia Entrate ha aggiornato i software di compilazione e di controllo RLI utili per la registrazione dei contratti di locazione. Dal 19 settembre, infatti, può essere utilizzato esclusivamente il nuovo modello, disponibile sul sito dell’Agenzia insieme alle istruzioni e alle specifiche tecniche, con il relativo software pubblicato nella stessa data.
Nel nuovo modello RLI “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi – contratti di locazione e affitto di immobili”, approvato con provvedimento n. 112605 del 15 giugno 2017, confluiscono tutti gli adempimenti fiscali legati alla registrazione dei contratti di locazione e affitto immobiliare, e può essere utilizzato anche per esercitare l’opzione e la revoca della cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell’immobile oggetto di locazione o affitto.
IMPOSTE DIRETTE
Una nuova guida fiscale per gli italiani iscritti all’AIRE
Agenzia Entrate, Guida Lavoratori italiani all’estero: come evitare la doppia tassazione e usufruire del credito d’imposta
L’Agenzia Entrate ha pubblicato una nuova Guida fiscale sui lavoratori italiani all’estero che illustra a tutti i contribuenti le regole fiscali che si applicano a chi lavora all’estero ma ha ancora la residenza in Italia e quelle valide per chi è iscritto all’Aire, l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero.
Viene chiarito come evitare la doppia imposizione, come funziona il credito per le imposte pagate all’estero e quando è necessario iscriversi all’Aire.
La guida è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
PROFESSIONISTI
Obbligo del POS per commercianti e professionisti
Entro la fine di settembre doveva essere emanato il decreto attuativo per regolamentare nel dettaglio l’obbligo del POS (Point of sales) a carico di esercenti e professionisti per accettare i pagamenti non in contanti a partire da 5 euro. Nel momento in cui scriviamo non risulta però ancora emanato.
L’obbligo è stato riscritto dalla legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), dopo che già era stato introdotto da un decreto del Governo Monti (D.L. n. 179/2012) e poi attuato da un decreto congiunto dell’Economia e dello Sviluppo economico.
Nella riscrittura è stata ridotta la soglia dell’obbligo da cui vanno accettati i pagamenti con carta o bancomat (da 30 a 5 euro, appunto) ed è stato previsto che venisse definita una sanzione per chi non si adegua.
La sanzione (che è in via di definizione nel citato decreto attuativo) dovrebbe essere pari a 30 euro per ciascuna violazione.
Potrebbero essere previsti esoneri per professionisti con attività circoscritta/limitata.
Tanto dovrà ancora essere definito, ma nel frattempo consigliamo a commercianti e professionisti che fossero ancora sprovvisti di POS di prendere contatti con i propri istituti bancari per avere un preventivo per l’installazione e il mantenimento dell’apparecchio e di rivolgersi eventualmente anche ai propri ordini territoriali o rappresentanti di categoria per venire a conoscenza di eventuali convenzioni.
DICHIARAZIONI
Il conto PayPal deve essere dichiarato
Il conto PayPal offre la possibilità, essendo associato ad una carta di credito ad una carta prepagata, di effettuare pagamenti per acquisti online o di inviare pagamenti ad un altro conto PayPal ed è ormai utilizzato da tantissimi utenti. PayPal è una società con sede legale in Lussemburgo, pertanto aprire un conto con PayPal significa, di fatto, aprire un conto corrente all’estero.
L’obbligo di compilazione del quadro RW, per investimenti patrimoniali e finanziari esteri detenuti da persone fisiche residenti in Italia, sussiste laddove lo stesso sia obbligatorio ai fini del calcolo dell’Ivafe, e cioè nel caso in cui la consistenza media sia superiore a 5.000 euro. Di conseguenza, andrà compilato il quadro RW ai fini Ivafe se il corrente estero in questione ha avuto giacenza media maggiore di 5.000 euro, ma nel corso dell’anno non ha superato come valore massimo i 15.000 euro.
Andrà altresì compilato, solo ai fini del monitoraggio e non Ivafe, se il conto corrente estero ha avuto giacenza media inferiore a 5.000 euro ma come valore massimo ha superato i 15.000 euro.
DICHIARAZIONI
Dichiarazione di successione online: il nuovo modello utilizzabile dal 12 settembre
Dal 12 settembre può essere utilizzato il nuovo modello di successione online, approvato, con le relative istruzioni per la compilazione, con il Provvedimento n. 112426 del 15 giugno 2017.
Il modello consente di:
- compilare e trasmettere telematicamente la dichiarazione;
- assolvere gli obblighi tributari;
- calcolare le imposte ipotecarie, catastali e i tributi speciali da versare in autoliquidazione;
- richiedere le volture catastali degli immobili.
L’Agenzia Entrate informa inoltre dell’aggiornamento dei software di compilazione e di controllo, utili per l’invio telematico della dichiarazione di successione.
IVA
La fatturazione elettronica
È in vigore dal 6 giugno 2014 l’obbligo di fatturazione elettronica per i fornitori di prestazioni e cessioni di beni nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.
Dal 31 marzo 2015 la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria anche per i fornitori dei Comuni e di tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione (istituti scolastici pubblici, strutture sanitarie pubbliche, tribunali, ecc.).
I soggetti “obbligati” alla fatturazione elettronica sono quindi tutti i fornitori (imprese e professionisti) della Pubblica Amministrazione.
Ma la strada è tracciata per una progressiva diffusione della fatturazione elettronica anche per i rapporti tra soggetti privati.
Vedi l’Approfondimento
APPROFONDIMENTI
IVA
Spesometro 2017: comunicazioni fino al 5 ottobre
L’Agenzia Entrate ha comunicato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate pubblicato il 28 settembre 2017, che, in considerazione dei disagi sopravvenuti nei giorni precedenti nell’invio dei dati, saranno ritenute tempestive le comunicazioni relative ai dati delle fatture presentate entro il 5 ottobre 2017.
Inoltre, gli uffici dell’Agenzia, ove riscontrino obiettive difficoltà per i contribuenti, valuteranno la possibilità di non applicare le sanzioni per meri errori materiali e/o nel caso in cui l’adempimento sia stato effettuato dopo il 5 ottobre, ma entro i 15 giorni dall’originaria scadenza.
È possibile che nelle prossime giornate venga concessa un’ulteriore proroga.
La comunicazione dei delle fatture è stata introdotta dall’art. 4 del D.L. n. 193/2016, che è andato a sostituire l’art. 21 del D.L. n. 78/2010, che regolamentava lo spesometro annuale.
Solo per il 2017 la scadenza per l’invio dei dati è stata stabilita semestralmente (dal 2018 avrà cadenza trimestrale) e la prima scadenza era fissata per il 18 settembre 2017.
Una prima proroga fino al 28 settembre 2017 è stata disposta tramite comunicato stampa del MEF n. 147 del 1 settembre 2017 (seguito da pubblicazione del DPCM sulla Gazzetta Ufficiale n. 224) per venire incontro alle esigenze dei soggetti passivi IVA e degli intermediari abilitati, a fronte dei ritardi registrati nel rilascio di adeguati chiarimenti e di conseguenza dei software di compilazione e invio della comunicazione.
Successivamente, in data 25 settembre, l’Agenzia Entrate, tramite comunicato stampa, ha annunciato uno nuovo slittamento per il 5 ottobre.
Questo nuovo differimento del termine è dovuto ai tanti problemi riscontrati per l’invio dei dati, in primis proprio sul portale dell’Agenzia Entrate.
Dalla sera del 22 settembre, infatti, la piattaforma “fatture e corrispettivi” dell’Agenzia Entrate, è stata temporaneamente sospesa rendendo così impossibile l’accesso per l’invio dei dati richiesti dalla comunicazione. I canali di invio tramite i software gestionali degli intermediari o dei soggetti abilitati hanno continuato a funzionare, come ha ricordato l’Agenzia, ma è indubbio che le difficoltà siano numerose e che i chiarimenti e le soluzioni fornite, in tempi altresì ristretti, non si sono rivelati sufficienti.
È stato anche riscontrato un grave problema di privacy: dopo aver effettuato l’accesso al portale dell’Agenzia con le credenziali Entratel, si poteva accedere ai dati dello spesometro di un contribuente semplicemente inserendo il suo codice fiscale, mentre con il codice fiscale di un intermediario si potevano vedere i dati relativi a tutti i suoi clienti.
Per tutte queste ragioni è ipotizzabile un’ulteriore proroga o provvedimenti più a lungo termine e la disapplicazione di sanzioni per errori o ritardi riguardanti questo primo invio.
IVA
Fatturazione elettronica: verso l’obbligo per le operazioni B2B
È in vigore dal 6 giugno 2014 l’obbligo di fatturazione elettronica per i fornitori di prestazioni e cessioni di beni nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.
Dal 31 marzo 2015 la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria anche per i fornitori dei Comuni e di tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione (istituti scolastici pubblici, strutture sanitarie pubbliche, tribunali, ecc.).
I soggetti “obbligati” alla fatturazione elettronica sono quindi tutti i fornitori (imprese e professionisti) della Pubblica Amministrazione.
Ma la strada è tracciata per una progressiva diffusione della fatturazione elettronica anche per i rapporti tra soggetti privati.
Negli ultimi anni l’Amministrazione Finanziaria ha incoraggiato il processo di digitalizzazione dei documenti fiscali con l’intenzione di arrivare presto ad un generalizzato obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni effettuate in ambito B2B.
Il D.Lgs. n.127 del 5 agosto 2015 ha previsto che dal 1° gennaio 2017 i soggetti passivi IVA possano utilizzare la fatturazione elettronica (fatturaPA) anche tra privati utilizzando il portale gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (che si affianca al Sistema di Interscambio).
Per le imprese e i professionisti (soggetti passivi IVA) che adottano la fatturazione elettronica è previsto l’esonero dalle seguenti comunicazioni:
- comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro);
- comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA domiciliati in Stati “black list”;
- comunicazione dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing (ovvero dai soggetti che svolgono attività di locazione e noleggio);
- comunicazione degli acquisti effettuati presso operatori economici di San Marino con l’assolvimento dell’IVA mediante autofattura;
- comunicazioni dei modelli INTRASTAT riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti.
Un’ulteriore agevolazione riguarda la possibilità di ottenere il rimborso IVA in via prioritaria.
Infine, per i soggetti che esercitano l’opzione, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati di tutti i corrispettivi sostituiscono gli obblighi di:
- certificazione dei corrispettivi mediante l’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale;
- registrazione sull’apposito registro dell’ammontare complessivo dei corrispettivi e delle relative imposte.
PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Giovedì 5 ottobre 2017 | Spesometro | Termine ultimo (forse provvisorio) per l’invio telematico della comunicazione dati “spesometro” riferita al primo semestre 2017. | Soggetti passivi IVA, con alcune esclusioni, | Telematico |
Mercoledì 25 ottobre 2017 | Modello 730/2017 | Termine per la presentazione al CAF della dichiarazione integrativa (mod. 730 integrativo) qualora dall’elaborazione della precedente dichiarazione siano riscontrati errori che non incidono sulla determinazione dell’imposta ovvero la cui correzione determina a favore del contribuente un rimborso o un minor debito. | Contribuenti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale e hanno presentato il mod. 730. | Telematico |
Martedì 31 ottobre 2017 | IRPEF, IRES, IRAP | Termine per la trasmissione telematica:
· della dichiarazione dei redditi/unificata persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare; · della dichiarazione annuale IRAP di persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare. |
Persone fisiche, società di persone e società di capitali, con esercizio coincidente con l’anno solare. | Telematico |
Martedì 31 ottobre 2017 | 770/2017 | Termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2016. | Sostituti d’imposta e intermediari. | Telematico |